La vicenda concerne un’insinuazione al passivo tra società appartenenti al medesimo gruppo ed entrambe in Amministrazione Straordinaria. Il credito è sorto a fronte di servizi resi da una in favore dell’altra. Una volta rigettata l’istanza di ammissione al passivo, la creditrice ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Roma. La vicenda si segnala perché il Giudice è entrato nel merito delle prove fornite a riprova dei crediti, superando il rigido formalismo che contraddistingue la prova nei confronti del Commissario, e riconoscendo il rilievo dei documenti in atti (scritture contabili, fatture, contratti), ritenuti inidonei dal G.D. Ha inoltre dato atto degli effetti del giudicato endofallimentare con riguardo ad altra insinuazione tra le stesse società, così ammettendo il credito oggetto delle disputa. La singolarità e complessità dei temi trattati fanno del provvedimento un unicum.
Michele Roma