Ordinanza, Tribunale di Monza, 04.10.2016, Dott.ssa Lojacono.
Il ricorso per sequestro conservativo ante causam si segnala per essere stato richiesto a tutela di un credito futuro e di non accertata sussistenza, vantato da una Impresa assicuratrice nei confronti di un proprio ex agente. A seguito delle reiterate truffe contrattuali riferibili all’intermediario, i clienti si sono rivolti alla mandante chiedendo il risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali provocati dalla collocazione di prodotti assicurativi ‘falsi’.
L’impresa ha disconosciuto ogni responsabilità, ma ha ritenuto necessario tutelarsi in via cautelare per bloccare i beni appartenenti all’ex agente. I passaggi più rilevanti sono quelli che riguardano l’accertamento del fumus, in termini di prova, con un’indagine sommaria, della probabile esistenza del credito. E del periculum, da cogliersi nel ragionevole dubbio che la pretesa del creditore non possa essere soddisfatta nel tempo necessario all’ottenimento di una decisione di merito.
Il Giudice, nel concedere il provvedimento, ha asseverato questa linea valutando che la rivalsa dell’Impresa non era astratta, essendo fondata su un’azione contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dell’ex agente ed essendo documentata da numerose lettere di clienti raggirati. E che sul piano del pericolo, rilevino la sproporzione tra l’entità del debito risarcitorio e l’entità del patrimonio personale dell’intermediario, nonché la sua condotta concretante ipotesi di reato. Lo stesso Giudice ha inoltre fatto propria l’istanza della ricorrente di valutare, ai sensi dell’art. 115 cpc, la condotta processuale della parte resistente, in quanto indicativa della non contestazione sui presupposti dell’iniziativa.
Michele Roma