Camera arbitrale di Milano, lodo arbitrale del 22.09.2016 n. 0006943.
Il lodo si segnala perché si inserisce nel dibattito, assai vivo, relativo alla scindibilità delle domande (di risoluzione contrattuale per inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni) introdotte nei confronti di una società poi sottoposta a fallimento. Il Collegio arbitrale, pur riconoscendo l’ambiguità della formulazione dell’art. 72 l. fall. V co., ha concluso che, anche in caso di fallimento, può proseguire in sede ordinaria la causa avente ad oggetto l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti. La vis attractiva del Tribunale fallimentare opera, in sostanza, per le sole domande risarcitorie. Da qui, la ‘scissione’ delle domande all’interno dell’unica causa originaria (ante fallimento), con opponibilità alla massa della sentenza ottenuta all’esito dell’interruzione del processo e sua riassunzione limitatamente ai profili risolutori del contratto. E ciò, a maggior ragione quando (come quello sottoposto all’esame) i contraenti hanno deciso di optare per una giurisdizione alternativa a quella statale al fine di risolvere le controversie inerenti al loro rapporto. Manifestazione di autonomia negoziale che non lede i principi che ispirano la disciplina concorsuale e che è, quindi, meritevole di tutela.
Valeria Proto